Ristrutturazioni / Ampliamenti
Il termine ristrutturazione viene comunemente usato per indicare tutti gli interventi edilizi che riguardano un immobile. In realtà, fare un intervento edilizio in casa, spesso significa che stiamo eseguendo lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.
È importante quindi distinguere tra i lavori di ristrutturazione vera e propria, lavori di manutenzione ordinaria, lavori di manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo.
La RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA è così definita dal Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/01 all’art.3, comma 1, lettera d: i lavori di ristrutturazione sono interventi edilizi atti a trasformare gli edifici esistenti attraverso il ripristino, la sostituzione, la modifica o l’eliminazione di vecchi elementi architettonici o attraverso l’inserimento di nuovi elementi ed impianti:
- demolizione seguita dalla ricostruzione del manufatto conforme di sagoma e volume;
- trasformazione di superfici accessorie (come sottotetti o scantinati) in superfici utili (abitazioni);
- ampliamenti contenuti entro il 20% della volumetria esistente;
- cambio di destinazione d’uso;
- frazionamento di unità immobiliari;
- modifica dei prospetti dell’edificio.
I lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA sono interventi edilizi necessari alla riparazione delle finiture e dei materiali esistenti di un edificio, come ad esempio:
- sostituzione di pavimenti, di impianti esistenti;
- rifacimento di un bagno, una cucina
- spostamento di una porta o di un tramezzo
- sostituzione e manutenzione di parti di impianti esistenti.
I lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA sono quelle opere necessarie alla sostituzione e/o al rinnovamento di parti strutturali dell’edificio.
Gli interventi di RESTAURO sono volti al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di immobili con un particolare valore storico, architettonico e ambientale.
Il RISANAMENTO CONSERVATIVO comprende quei lavori atti al recupero igienico, funzionale e statico dell’edificio.
Rilievo stato dei luoghi
Per rilievo (architettonico-geometrico-topografico) si intendono le misure effettuate ai fini dell’acquisizione di dati per la rappresentazione grafica di edifici, parti di edifici e dell’ambiente che li circonda. Tutto questo serve a vari scopi, come per esempio la disponibilità di dati per la progettazione (sezioni, profili, calcolo di volumi di sgombero-riporto), la pura rappresentazione degli oggetti rilevati, prove a futura memoria, rendering, dati di base per calcoli di bilancio energetico, tracciamenti, piani esecutivi, ecc. Le fasi di rilievo sono essenzialmente due:
- la ripresa, durante la quale avviene, sul campo, l’acquisizione delle informazioni e che può essere:
- diretta, se si misura direttamente il manufatto, con l’uso della fettuccia metrica;
- fotogrammetrica, fotografando il manufatto;
- digitale, facendo ricorso al laser;
- la restituzione, che riguarda l’utilizzazione delle informazioni raccolte, generalmente finalizzate alla rappresentazione dell’edificio in pianta, prospetto e sezione, e a volte con un modello in 3D.
Redazione capitolato
Il capitolato è un documento che comprende descrizioni di lavori e prestazioni, di forniture e provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.
È uno strumento utile sia in fase di scelta dell’impresa esecutrice, in quanto tutte le partecipanti alla gara hanno un unico documento su cui formulare la propria offerta, che in fase esecutiva come esplicitazione delle caratteristiche tecniche contrattuali.
Computo metrico
Il computo metrico estimativo è il documento compilando il quale si può definire il costo di costruzione di un’opera edilizia.
La definizione “estimativo” sta ad indicare che i dati del computo metrico vengono utilizzati anche per conseguire finalità di valutazione estimativa, cioè di individuazione del valore di quei beni (in genere fabbricati e aziende) per i quali non esistono dei prezzi di mercato univoci. Va detto inoltre che esistono due tipi di computo metrico:
- computo metrico consuntivo: è quello che viene redatto dopo l’operazione;
- computo metrico preventivo: è quello che viene redatto prima dell’operazione
Direzione Lavori
La Direzione dei Lavori di un progetto edilizio è strettamente connessa all’attività di cantiere, in quanto svolge un ruolo di controllo del progetto, garantendone la corretta esecuzione e l’uso dei materiali definiti nel capitolato d’appalto.
Il Direttore dei Lavori si occupa inoltre della redazione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) o del suo controllo.
Sicurezza di cantiere (D. Lgs 81/2008)
Quando nei cantieri temporanei o mobili, operano almeno due imprese, anche non in contemporanea, il Committente deve nominare un Coordinatore della sicurezza.
Il “PSC” piano di Sicurezza e di coordinamento viene redatto dal “CSP” Coordinatore per la Progettazione dei Lavori dell’opera, durante la fase di progettazione o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. È parte integrante della gara d’appalto per po essere punto di riferimento per la realizzazione del progetto.
Durante l’esecuzione dei lavori il PSC viene aggiornato dal “CSE” Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 92 D.Lgs. 81/2008).
Il piano di Sicurezza è quello strumento destinato ad individuare, analizzare e valutare i rischi e le conseguenti procedure, che garantiscono per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono MAI soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese che eseguono i lavori.
Il piano contiene anche le misure di prevenzione dei rischi, anche interferenziali, che risultano dalla eventuale presenza di più imprese o dei lavoratori.
Di seguito una tabella di sintesi degli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, i riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
| ADEMPIMENTI | ||||||
| Operazioni | Lavori Pubblici | Lavori Privati | A cura di | Riferimenti normativi | ||
| Numero imprese | ||||||
| 1 | >1 | 1 | >1 | |||
| Verifica di idoneità tecnico- professionale | SI | SI | SI | SI | Committente o Responsabile dei lavori | art. 90 comma 9; art. 97 e All. XVII |
| Notifica preliminare | NO1 | SI | NO1 | SI | Committente o Responsabile dei lavori | art. 99 |
| Nomina dei Coordinatori | NO | SI | NO | SI | Committente o Responsabile dei lavori | art. 90 comma 3, 4, 5 ed 11 |
| Redazione del PSC e Fascicolo | NO | SI | NO | SI2 | Coordinatore alla sicurezza | art. 91 commi 1 lett. a) e b); art. 92 comma 2 |
| Redazione del POS | SI | SI | SI | SI | Imprese esecutrici | art. 96 comma 1 lett. G) |
| Stima dei costi della sicurezza | SI3 | SI4 | NO | SI4 | Vedi note | All. XV – punto 4 |
| Note: 1 la Notifica deve essere inviata se l’entità dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno | ||||||
