Compravendita e locazione

  • Atto di provenienza;
  • Stato civile sia dell’acquirente che del venditore, carta d’identità e codice fiscale;
  • Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per extracomunitari residenti in Italia;
  • Certificato di agibilità (esistono differenze in base all’anno di costruzione dell’immobile e in base all’anno in cui sono stati effettuati eventuali interventi edilizi);
  • Copia della pratica edilizia relativa ad eventuali interventi effettuati oppure estremi della stessa;
  • Scheda catastale aggiornata allo stato dei luoghi;
  • Ricerche Ipocatastali e Catasto;
  • Attestato di Prestazione Energetica;
  • Dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e gas;
  • Attestazione relativa alla regolarità dei pagamenti delle spese condominiali rilasciata dall’Amministratore, se l’immobile oggetto di compravendita è inserito in un condominio;
  • Certificato di destinazione urbanistica per i terreni con superficie maggiore di 5000 mq.

Ci si può affidare ad un professionista di Home Staging che saprà valorizzare l’immobile con interventi mirati.

Cantiere e pratiche edilizie

È necessario nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea (art. 90, comma 3 D.Lgs. 81/08).

Generalmente nei casi di compravendita e locazione. Per casi particolari si rimanda alla sezione dedicata.

È necessaria nel caso di nuove costruzioni e in caso di interventi sul sistema involucro/impianto (Legge 10/91).

Dipende dal tipo di intervento edilizio, che deve essere analizzato tramite la ex Legge 10/91 (Decreto 2456/2017 per la Lombardia).

È necessario incaricare un tecnico abilitato per presentare una Sanatoria edilizia che comporta il pagamento di una sanzione e successivamente fare l’aggiornamento catastale.

Il proprietario dell’area o dell’immobile deve nominare un tecnico abilitato per un sopralluogo, durante il quale valuterà il rischio legato al potenziale rilascio di fibre nell’aria. Sulla base dello stato di conservazione, si dovrà procedere al trattamento dell’amianto (gestione) o alla sua rimozione (bonifica).

In Lombardia vige l’obbligo di censimentogestionebonifica:

  • Censimento (eseguito obbligatoriamente entro il 31 Gennaio 2013):
    si trattava semplicemente di informare gli enti territoriali in merito alla presenza di materiali contenenti amianto. La mancata comunicazione espone il proprietario, ai sensi della LR 14/2012 art. 5 ad una sanzione amministrativa.
  • Gestione: la gestione prevede il conferimento ad un tecnico abilitato dell’incarico di gestire il manufatto verificando periodicamente il suo “stato di salute”, prescrivendo la tempistica di intervento e la metodologia più adeguata.
  • Bonifica: in riferimento al Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla Legge Regionale n. 17 del 29 settembre 2003 e deliberato in data 22 Dicembre 2005, in Lombardia vige l’obbligo di bonifica dei materiali contenenti amianto entro e non oltre 10 anni dalla pubblicazione del PRAL sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL). La pubblicazione del PRAL sul BURL è avvenuta in data 17 Gennaio 2006 e, pertanto, la bonifica dovrà essere eseguita entro il 16 Gennaio 2016.

Patologie edilizie

È necessario richiedere una consulenza ad un tecnico che, dopo un sopralluogo, individuerà le possibili cause e farà la valutazione della patologia riscontrata.

Condominio

Può essere suddiviso in base alle persone che occupano l’appartamento, o in base ai millesimi, dipende dal Regolamento condominiale.

Sì, secondo le indicazioni della norma UNI 10200.

Spettano al proprietario, mentre le spese di gestione all’affittuario.

No, purché ci sia un altro sistema di contabilizzazione del calore, come ad esempio un contatore individuale.

La revoca può essere deliberata in qualsiasi momento dall’assemblea con la stessa maggioranza prevista per la nomina e quindi con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e può anche essere disposta dall’Autorità Giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino in caso di gravi irregolarità. (È suggeribile prima il tentativo assembleare).

La delibera deve riportare il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

I casi sono elencati del 12° comma dall’art. 1129 del c.c., se ne citano alcuni a titolo esemplificativo come: la mancata convocazione dell’assemblea per approvare il rendiconto; la mancata esecuzione delle delibere assembleari; il mancato utilizzo di un conto intestato al condominio; nel caso in cui emerga “confusione” nella gestione del patrimonio condominiale e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condòmini; nel caso dell’incompleta comunicazione dei propri dati al momento dell’accettazione dell’incarico; l’ inottemperanza agli obblighi previsti dal codice civile ecc…

Qualora decorsi 10 giorni dalla richiesta di una convocazione di assemblea chiesta all’amministratore da parte di due condòmini che rappresentino almeno 1/6 dell’edificio, questi non vi provveda.

Solitamente la gestione del condominio è annuale e l’amministratore è obbligato a rendere il conto della gestione del condominio. Se per due anni l’amministratore non vi provvede, può essere soggetto a revoca giudiziaria su ricorso di ciascun condòmino.
La predisposizione del rendiconto deve essere eseguito e deliberato entro 180 giorni dalla chiusura della gestione.

Le tabelle millesimali allegate al regolamento e quindi quelle di proprietà,vanno approvate all’unanimità.
Le diverse tabelle di ripartizione delle spese possono essere approvate a maggioranza di cui al 2° comma dell’articolo 1136 del c.c. e quindi con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio

Le tabelle conformi ai criteri legali sono adottabili senza il consenso unanime e quindi sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza.
Nel caso in cui si intende modificare la tabella millesimale che deroga (togliere validità) ai criteri di ripartizione delle spese, è necessaria l’unanimità dei consensi.

Sono revisionabili in caso di errore o di mutate condizioni di una parte di edificio anche nell’interesse di un solo condòmino a maggioranza così come disposto dal 2° comma dell’articolo 1136 del c.c.

Se il regolamento non scrive diversamente, la legge impone dei limiti al delegato solo nel caso in cui il condominio è formato da più di 20 condòmini, altrimenti non c’è limite.
Superata la soglia dei 20 condòmini, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e del valore millesimale dell’edificio.

È obbligatorio nel caso in cui il numero di condòmini di un edificio sia superiore a dieci.

Il regolamento assembleare disciplina l’uso delle cose comuni, definisce la ripartizione delle spese tra diritti ed obblighi dei condòmini, vengono indicate le norme a tutela del decoro achitettonico e contiene le norme relative all’amministrazione.

Il regolamento contrattuale oltre a disciplinare quanto previsto da quello di tipo assembleare, si distingue perché permette di adottare delle ulteriori norme che derogano (tolgono validità) ai criteri legali definendo dei limiti anche sulla proprietà esclusiva.

Per approvare il regolamento di tipo assembleare è sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Il regolamento di tipo contrattuale per essere valido deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti al condominio.

Una volta effettuata la prima compravendita, se questi viene trascritto nei pubblici registri immobiliari, varrà per tutti i successivi acquirenti.

Per la modificazione bisogna focalizzarsi sulla natura delle clausole e distinguere se sono clausole che limitano dei diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive o se le clausole si limitano a disciplinare l’uso dei beni comuni.
Nel primo caso sarà necessaria l’unanimità,mentre nel secondo caso basterà la maggioranza.

I regolamenti condominiali sono disciplinati dalla legge n° 220 del 2012 che tra le più importanti novità riguarda proprio gli animali domestici citando che nessun regolamento condominiale può vietare al condòmino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento.

Non si può vietare ai bambini di giocare.
Il regolamento condominiale può regolamentarne l’attività con delle clausole specifiche come la disposizione di orari.
Il cortile condominiale è un bene comune e così come disposto dall’art. 1102 del c.c. è bene ricordare che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

Denuncia di successione

È necessario quando il parente deceduto lascia in eredità beni immobili o diritti reali immobiliari, o quando l’attivo ereditario (denaro, gioielli, mobilio, titoli con determinate caratteristiche) ha un valore superiore ai 100.000,00 euro.

La denuncia di successione deve essere presentata entro 1 anno dalla data di decesso.